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D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286.
Aggiornamento alla GU 06/08/99

Norme concernenti l’importazione degli animali

Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di
produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva del
Consiglio 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche
onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche;
Vista la direttiva del Consiglio 91/498/CEE del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe
temporanee e limitate alle norme sanitarie, specifiche della Comunità  in materia di produzione ed
immissione sul mercato di carni fresche;
Visti gli articoli 1, 2 e 19 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, concernente la delega al Governo per
l’attuazione delle citate direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE;
Visto l’art. 6, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine di delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministro della sanità ,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione.

1. Le carni fresche ottenute da animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus
bubalis e Bison bison), suina, ovina, caprina, nonchà© da solipedi domestici e destinate all’immissione sul
mercato per il consumo umano devono essere prodotte nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate
nel presente decreto.
2. Il presente decreto non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche effettuati
negli esercizi per la vendita al minuto o in locali connessi a tali punti di vendita o connessi alla vendita
su aree pubbliche ove tali operazioni siano compiute unicamente per la vendita diretta al consumatore;
detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle
catene di distribuzione per la vendita al minuto.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carni: tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti alle specie bovina
(comprese le specie Bubalus bubalis e Bison bison), suina, ovina, caprina, nonchà© di solipedi domestici;
b) carni fresche: carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera modificata, che
non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo destinato ad
assicurarne la conservazione;
c) carni separate meccanicamente: carni separate meccanicamente da ossa carnose, escluse le
ossa della testa, delle estremità  degli arti al di sotto delle articolazioni carpali e tarsali, nonchà© le
vertebre coccigee dei suini, destinati agli stabilimenti riconosciuti conformemente all’art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione,
sezionamento ed asportazione delle estremità  degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della
testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento.
Tuttavia, per i suini, l’asportazione dell’estremità  degli arti in corrispondenza del carpo, del tarso e della
testa puಠnon essere praticata qualora le carni siano destinate ad essere trattate conformemente alle
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d), anche se in
connessione naturale con la carcassa;
f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità  toracica, addominale e pelvica, compresi la
trachea e l’esofago;
g) veterinario ufficiale: veterinario della unità  sanitaria locale competente per territorio responsabile
della vigilanza e dell’ispezione nello stabilimento;
h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite;
i) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un
altro Stato membro;
j) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico,
nonchà© le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;
k) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero
riconosciuto, o un insieme che riunisca più stabilimenti di questo tipo;
l) confezionamento: operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o
contenitore a diretto contatto con esse;
m) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come
pure questo stesso contenitore;
n) macellazione speciale d’urgenza: macellazione ordinata da un veterinario ufficiale in seguito ad
un incidente o allorchà© l’animale soffra di gravi disturbi fisiologici e funzionali; la macellazione speciale
d’urgenza è effettuata in luogo diverso dal macello allorchà© il veterinario ufficiale ritenga che il
trasporto dell’animale sia impossibile o imporrebbe all’animale inutili sofferenze;
o) centro di reimballaggio: un laboratorio di sezionamento o un deposito frigorifero in cui si
effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate
all’immissione sul mercato.

3. Prescrizioni per la macellazione, il sezionamento e il deposito delle carni.

1. La macellazione degli animali e la divisione delle carcasse in mezzene o in quarti e delle mezzene
fino al numero massimo di tre pezzi è consentita:
a) negli impianti di macellazione che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I, capitoli I e II, e
che sono riconosciuti a norma dell’art. 13;
b) negli impianti di macellazione di capacità  limitata di cui all’art. 5.
2. Il sezionamento delle carni in pezzature inferiori a quelle di cui al comma 1 è consentito:
a) negli impianti di sezionamento che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I, capitoli I e III, e
che sono riconosciuti a norma dell’art. 13;
b) negli impianti di sezionamento di capacità  limitata di cui all’art. 6.
3. Il deposito ed il magazzinaggio delle carni è consentito:
a) nei depositi frigoriferi che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I, capitoli I e IV, e che sono
riconosciuti a norma dell’art. 13;
b) nei depositi frigoriferi annessi ad impianti di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2,
lettera a);
c) nei depositi frigoriferi annessi a laboratori di lavorazione delle carni a condizione che le carni
siano depositate in locali frigoriferi con percorsi separati rispetto ai prodotti a base di carne oppure
siano confezionate o imballate.
4. Possono essere destinate al mercato comunitario solo le carni prodotte e immagazzinate negli
impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera a), nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2,
lettera a), e nei depositi frigoriferi di cui al comma 3; le carni prodotte negli impianti di macellazione di
cui al comma 1, lettera b), e nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera b), possono
essere commercializzate esclusivamente nel territorio nazionale con l’osservanza delle prescrizioni di
cui agli articoli 5 e 6.

4. Prescrizioni generali.

1. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti devono:
a) essere ottenuti in un macello di cui all’art. 3, comma 1, lettera a);
b) provenire da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all’ispezione
ante mortem conformemente all’allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato
riconosciuto atto alla macellazione ai sensi del presente decreto;
c) essere trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità  dell’allegato I, capitoli V e VII;
d) essere stati sottoposti, in conformità  dell’allegato I, capitolo VIII, all’ispezione post mortem
effettuata da un veterinario ufficiale e non presentare alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni
traumatiche sopraggiunte poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate,
purchà© sia constatato, se necessario, per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni,
malformazioni o alterazioni non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o
pericolose per la salute dell’uomo;
e) avere il bollo sanitario in conformità  dell’allegato I, capitolo XI;
f) essere accompagnati durante il trasporto:
1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve:
- essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;
- oltre alle indicazioni previste all’allegato I, capitolo XI, punto 50, recare il/la riproduzione
prestampata del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni
congelate, recare chiaramente l’indicazione del mese e dell’anno di congelazione;
- per le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia, recare una delle indicazioni previste
all’allegato IV, parte IV, terzo trattino;
- essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all’autorità  competente, su
richiesta di quest’ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di
detta autorità ;
2) da un certificato conforme all’allegato IV, qualora si tratti di carni provenienti da un macello
situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato membro,
con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo;
3) da un attestato sanitario, da presentarsi su richiesta dell’autorità  competente dello Stato
membro di destinazione, qualora le carni siano destinate ad essere esportate verso un Paese terzo
dopo trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori;
g) essere conservati dopo l’ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, in
conformità  all’allegato I, capitolo XIV, all’interno di stabilimenti controllati a norma dell’allegato I,
capitolo X;
h) essere trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità  alle disposizioni dell’allegato
I, capitolo XV.
2. Le pezzature di carni inferiori a quelle di cui al comma 1 o le carni disossate, siano esse
confezionate o meno, devono:
a) essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma dell’art. 13;
b) essere ottenute conformemente all’allegato I, capitolo IX, e provenire da carni fresche
rispondenti alle condizioni di cui al comma I, oppure da carni fresche importate da Paesi terzi
conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) essere immagazzinate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell’allegato I, capitolo XIV,
presso stabilimenti controllati a norma dell’allegato I, capitolo X;
d) essere controllate da un veterinario ufficiale conformemente all’allegato I, capitolo X;
e) rispondere per quanto riguarda l’imballaggio ed il confezionamento, alle prescrizioni dell’allegato
I, capitolo XII;
f) soddisfare alle condizioni di cui al comma 1, lettere c), e), f) ed h).
3. Le frattaglie devono provenire da un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e
soddisfare le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente alle disposizioni del presente
decreto, in un deposito frigorifero di cui all’art. 3, comma 3, e non sono state da allora sottoposte ad
alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:
a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 1, lettere c), e), g) e h) ed ai commi 2 e 3, o essere
importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
b) essere accompagnate, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, dal documento di
accompagnamento commerciale o dal certificato di cui al comma 1, lettera f); quest’ultimo è redatto
dal veterinario ufficiale in base ai certificati sanitari allegati alle spedizioni di carni fresche al momento
dell’ammissione al magazzinaggio e contiene, in caso di carni importate, l’indicazione relativa
all’origine. In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario deve figurare sul documento di
accompagnamento commerciale.
5. Le carni fresche prodotte conformemente alle disposizioni del presente decreto e immagazzinate,
sotto controllo doganale, in un deposito frigorifero di un Paese terzo riconosciuto conformemente al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e che
non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:
a) soddisfare alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) offrire le garanzie specifiche concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle
condizioni di magazzinaggio e di trasporto;
c) essere accompagnate dai certificati di sanità  e di polizia veterinaria previsti all’art. 16 del citato
regolamento.
6. Fatte salve le disposizioni in materia di polizia veterinaria, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano
alle carni fresche destinate:
a) ad usi diversi dal consumo umano;
b) ad esposizioni, a studi speciali, o ad analisi, purchà© un controllo ufficiale renda possibile
assicurare che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura delle
esposizioni o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse, ad eccezione di quelle utilizzate per
le analisi stesse, saranno distrutte;
c) esclusivamente al rifornimento delle organizzazioni internazionali.
7. Le carni fresche che sono disimballate e reimballate in uno stabilimento diverso da quello in cui
sono state confezionate devono:
a) rispondere ai requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4;
b) essere disimballate e reimballate in un centro di reimballaggio che soddisfi i requisiti di cui
all’allegato I, capitolo I, riconosciuto ai sensi dell’art. 13.

5. Prescrizioni per i macelli di capacità  limitata.

1. Gli impianti di macellazione di capacità  limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti
per ottenere il riconoscimento di cui all’art. 13; essi possono macellare un massimo di 1.000 capi bovini
equivalenti (UGB) all’anno e comunque non oltre 20 UGB alla settimana .
2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a cinque suini o a
dieci ovini o caprini o a venti agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi.
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari di cui
all’allegato II, capitolo I, nonchà© di:
a) stalle di sosta, qualora gli animali non vengano macellati in giornata;
b) un locale per la macellazione che consenta di separare, dalla eviscerazione, le operazioni di
stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle di scuoiamento; le operazioni successive
allo stordimento devono essere effettuate per quanto possibile sull’animale sospeso che comunque non
deve entrare mai in contatto con il suolo;
c) un locale per il deposito e lo svuotamento dei visceri addominali e pelvici, suddiviso in due o più
reparti qualora si proceda alle successive fasi di lavorazione senza l’impiego di un attrezzo meccanico
in circuito chiuso conforme ai requisiti di cui all’allegato I, punto 14, lettera c);
d) una cella frigorifera per il deposito delle carni macellate fornita almeno di uno spazio isolato,
dotato di un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse sottoposte ad analisi;
e) un locale per la spedizione, contiguo alla cella frigorifera, qualora le carni non vengano esitate
totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto.
4. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente storditi e macellati;
nel locale di macellazione è vietato svuotare o pulire gli stomaci e gli intestini ed immagazzinare pelli,
corna, zoccoli o setole di suini; nei locali di cui al comma 3 non sono consentite le operazioni di
sezionamento.
5. Il titolare dell’impianto deve tenere un registro ove indicare le entrate degli animali, lo scarico delle
carni prodotte ed i risultati dell’autocontrollo aziendale, da comunicarsi, a richiesta, al servizio
veterinario dell’unità  sanitaria locale.
6. L’attività  di macellazione deve essere concordata con il servizio veterinario che ne stabilisce
l’orario; il titolare deve comunicare al veterinario ufficiale il numero e la provenienza degli animali da
macellare, al fine di consentire la visita ante mortem immediatamente prima della macellazione che
puಠavvenire presso l’azienda di origine ove la stessa azienda e il macello siano nel territorio di una
medesima unità  sanitaria locale; la macellazione deve avvenire in presenza del veterinario ufficiale o di
un ausiliario il quale deve accertarsi che siano rispettate le norme di igiene di cui all’allegato I, capitoli
V, VII e VIII; qualora il veterinario ufficiale non possa essere presente all’atto della macellazione le
carni possono lasciare lo stabilimento solo dopo che egli avrà  proceduto all’ispezione post mortem, la
quale deve aver luogo il giorno stesso della macellazione.
7. Il veterinario ufficiale deve provvedere alla bollatura delle carni destinate al libero consumo ed alla
identificazione di quelle inadatte all’alimentazione umana; il bollo deve permettere l’identificazione del
macello d’origine nonchà© dell’unità  sanitaria locale; le caratteristiche del bollo sono stabilite dal
Ministero della sanità .
8. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma 1 devono essere riservate alla vendita diretta ai
consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all’art. 6 o alla trasformazione,
esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un
documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario,
documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per
poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unità  sanitaria locale, e devono essere
depositate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità  alle disposizioni dell’allegato I, capitolo
XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i
requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73.
9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge
30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell’interessato da presentare
all’autorità  competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di
rinnovo viene assegnato all’impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità  oraria
definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.
10. Gli impianti di cui al comma 1 non in attività  al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui
al comma 3 possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall’autorità  sanitaria
competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma.
11. Gli impianti di cui ai commi 9 e 10 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed esser
muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati con provvedimenti del Ministero della
sanità ; le regioni e le province autonome tengono l’elenco e lo aggiornano, informando il Ministero
della sanità  per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunità  europea.
12. Entro il limite di 1.000 UGB all’anno di cui al comma 1 il veterinario ufficiale puಠconsentire di
derogare al limite settimanale previsto nello stesso comma per tener conto della necessità  di macellare
gli agnelli ed i capretti nel periodo che precede le festività  religiose a condizione di essere sempre
presente all’atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che le carni non
siano oggetto di congelamento prima dell’immissione sul mercato.
13. Previo conforme parere della Commissione delle Comunità  europee il Ministero della sanità  puà²
autorizzare i macelli situati in zone che presentano particolari difficoltà  di ordine geografico e di
approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all’anno.

6. Prescrizioni per i laboratori di sezionamento di capacità  limitata.

1. I laboratori di sezionamento di capacità  limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti
per ottenere il riconoscimento di cui all’art. 13; in essi possono essere prodotte carni disossate in
quantità  non superiore alle cinque tonnellate a settimana ovvero l’equivalente di carni con osso.
2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari e
strutturali di cui all’allegato II, capitolo I. Le disposizioni di cui all’allegato I, capitolo V, capitolo VII,
punto 38, capitolo IX – eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera c)
seconda frase – e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e sezionamento.
3. Il titolare del laboratorio deve tenere un registro ove indicare il carico e lo scarico delle carni ed i
risultati dell’autocontrollo aziendale da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario della unità 
sanitaria locale.
4. Il veterinario ufficiale deve verificare che le carni siano identificate mediante etichettatura o con
un bollo le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanità .
5. Le carni prodotte nei laboratori di cui al comma 1 devono essere riservate esclusivamente al
mercato nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di
accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute nel bollo sanitario, documento che
deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere
presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unità  sanitaria locale, e devono essere depositate e
trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità  alle disposizioni dell’allegato I, capitolo
XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma, punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i
requisiti relativi alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73.
6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della
legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività  alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell’interessato da
presentare alla autorità  competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa;
in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.
7. I laboratori di cui al comma 1 non in attività  al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al
comma 2 possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall’autorità  competente
secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma.
8. I laboratori di cui ai commi 6 e 7 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed essere
muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati dal Ministero della sanità ; le regioni e le
province autonome tengono l’elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanità  per la
successiva comunicazione alla Commissione della Comunità  europea.

7. Carni provenienti da macellazione speciale d’urgenza.

1. Le carni provenienti da animali macellati d’urgenza possono essere ammesse al consumo umano
solo nel territorio dell’unità  sanitaria locale ove è avvenuta la macellazione a condizione che:
a) l’azienda di provenienza non sia sottoposta a provvedimenti di polizia veterinaria che stabiliscano
il divieto di macellazione degli animali;
b) l’animale sia sottoposto ad ispezione ante mortem conformemente all’allegato I, capitolo VI, e sia
stato riconosciuto atto alla macellazione;
c) l’animale sia stato abbattuto previo stordimento e dissanguato; ove necessario il veterinario
ufficiale puಠderogare allo stordimento e consentire l’abbattimento con proiettile e l’eviscerazione sul
posto;
d) l’animale abbattuto e dissanguato sia trasportato in un macello in condizioni igieniche
soddisfacenti e il più rapidamente possibile; qualora l’animale macellato non possa essere trasportato
entro un’ora in tale macello esso deve essere trasportato in un contenitore o con altro mezzo di
trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0° e 4°C; l’eviscerazione, qualora non sia stata
praticata al momento della macellazione, deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo quest’ultima;
qualora l’eviscerazione sia praticata sul posto i visceri devono accompagnare la carcassa fino al
macello, fermo restando che i polmoni, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici siano
lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche;
e) durante il trasporto al macello siano accompagnate da un attestato del veterinario ufficiale che
ha consentito la macellazione, conforme al modello stabilito dal Ministero della sanità , da cui risultino
gli esiti della visita ante mortem, la corretta esecuzione del dissanguamento, l’ora della macellazione, gli
eventuali trattamenti terapeutici ed altre notizie utili;
f) in attesa della destinazione finale delle carni, la carcassa non entri in contatto con carni e
frattaglie destinate al consumo umano;
g) siano contrassegnate, in caso di ispezione favorevole, con il bollo sanitario le cui caratteristiche
sono stabilite dal Ministero della sanità .

8. Ammissione alla macellazione.

1. Fatti salvi i divieti di macellazione posti dalle norme di polizia veterinaria che dispongono
l’abbattimento coatto, sono ammessi alla macellazione gli animali che hanno superato favorevolmente
l’ispezione ante mortem effettuata conformemente all’allegato I, capitolo VI.
2. Qualora dalla visita ante mortem dovessero emergere segni clinici, accertati o sospetti, di malattie
trasmissibili all’uomo o agli animali diverse da quelle elencate all’art. 9, comma 1, per le quali non è
ammessa la macellazione, gli animali devono essere macellati separatamente o al termine delle normali
operazioni di macellazione.
3. Ai fini dell’identificazione dell’allevamento di origine, l’animale destinato alla macellazione deve
essere contraddistinto da un marchio.

9. Esclusione dal consumo umano.

1. Sono dichiarate non idonee al consumo umano le carni provenienti da animali non sottoposti a visita
ante mortem e ispezione post mortem nonchà© le carni provenienti da animali affetti da una delle
seguenti malattie:
a) actinobacillosi o actinomicosi generalizzate;
b) carbonchio ematico e carbonchio sintomatico;
c) tubercolosi generalizzata;
d) linfoadenite generalizzata;
e) morva;
f) rabbia;
g) tetano;
h) salmonellosi acuta;
i) brucellosi acuta;
l) malrossino;
m) botulismo;
n) setticemia, piemia, tossiemia e viremia.
2. Sono da escludere dal consumo umano:
a) le carni provenienti da animali che presentino lesioni acute di broncopolmonite, pleurite,
peritonite, metrite, mastite, artrite, pericardite, enterite o meningoencefalomielite solo se confermate da
un’ispezione particolareggiata e completata eventualmente da esami batteriologici e dalla ricerca di
residui di sostanze aventi azione farmacologica; in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio le
carcasse sono dichiarate idonee al consumo umano, previa asportazione delle parti non idonee;
b) le carni provenienti da animali affetti da sarcosporidiosi macroscopicamente evidente
generalizzata, da cisticercosi generalizzata e da trichinellosi;
c) le carni provenienti da animali morti, nati morti o morti nell’utero;
d) le carni provenienti da animali macellati troppo giovani le cui carni siano edematose;
e) le carni provenienti da animali che presentino cachessia o un quadro anemico di notevole
intensità ;
f) le carni provenienti da animali che presentino tumori, ascessi disseminati o gravi lesioni
traumatiche in diverse parti della carcassa o in vari visceri;
g) le carni provenienti da animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla prova della
tubercolina, nelle quali un esame effettuato conformemente all’allegato I, capitolo VIII, punto 41,
lettera G, abbia consentito di evidenziare lesioni tubercolari, a localizzazioni multiple nei linfonodi di vari
organi o di varie parti della carcassa, tuttavia, qualora una lesione tubercolare sia stata constatata nei
linfonodi di uno stesso organo o di una stessa parte di carcassa, solamente l’organo colpito o la parte di
carcassa colpita sono dichiarati non idonei al consumo umano;
h) le carni provenienti da animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test della
brucellosi confermato da lesioni che evidenzino un’affezione acuta e le mammelle, gli organi genitali ed
il sangue provenienti da animali risultati positivi o dubbi agli esami di laboratorio per la brucellosi;
j) le parti di carcassa che presentino infiltrazioni sierose o emorragie gravi, ascessi localizzati o
contaminazione localizzata, nonchà© le carni risultanti da rifilatura del punto di jugulazione;
k) le frattaglie ed i visceri che presentino lesioni patologiche di origine infettiva, parassitaria o
traumatica o di natura tossica;
i) le carni febbrose o le carni il cui colore, odore, sapore e consistenza risultino modificate in modo
rilevante, nonchà© le carni che presentino intenso odore sessuale;
l) gli organi e linfonodi appartenenti a frattaglie o carcasse affette da linfoadenite caseosa o da
qualsiasi lesione suppurativa sempre che le lesioni non siano generalizzate e non siano riscontrate su
animali cachettici nel qual caso dev’essere esclusa dal consumo umano l’intera carcassa; qualora siano
presenti lesioni di vecchia data solidamente incapsulate ed inattive, il veterinario ufficiale puà²
consentire l’asportazione delle parti sede di lesione;
m) il sangue proveniente da animali le cui carni siano dichiarate non idonee al consumo umano o
comunque contaminato;
n) le carni provenienti da animali con altre patologie, riconosciute dal veterinario ufficiale
parzialmente o totalmente non idonee al consumo umano.
3. Sono inoltre da escludere dal consumo umano:
a) le carni provenienti da animali ai quali siano stati somministrati stilbenici, tireostatici e comunque
sostanze ad azione ormonale o antiormonale il cui impiego non è consentito;
b) le carni trattate con prodotti inteneritori, nonchà© sottoposte a trattamento con radiazioni ionizzanti
o ultraviolette;
c) le carni contenenti residui di farmaci, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze pericolose
o nocive per la salute umana, ove tali residui superino i limiti di tolleranza fissati dalla normativa
nazionale o comunitaria;
d) il fegato ed i reni di animali di età  superiore ai due anni allevati in regioni in cui è stata constatata
la presenza generalizzata di metalli pesanti nell’ambiente.
4. Le carni dichiarate non idonee al consumo umano devono essere chiaramente identificate onde
distinguerle dalle carni dichiarate idonee a tale consumo e sono soggette alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
5. Le carni che in sede di commercializzazione risultino sprovviste di bollo sanitario sono sequestrate,
trattate come carni sospette ed assegnate alla distruzione, con spese a carico del detentore, a meno
che l’autorità  sanitaria competente ritenga di consentirne l’utilizzazione per scopi diversi dal consumo
umano.
6. Per quanto riguarda le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia si applicano le seguenti
disposizioni:
a) le spedizioni di carni sono sottoposte ad un test microbiologico a campione effettuato nello
stabilimento di origine secondo le modalità  stabilite in sede comunitaria;
b) il test di cui alla lettera a) non si effettua per le carni destinate ad uno stabilimento per essere
pastorizzate, sterilizzate o per essere sottoposte ad un trattamento equivalente; fino al 1° gennaio 1998
si applicano le norme previste dal programma operativo applicato dalla Finlandia e dalla Svezia per
quanto riguarda le carni originarie dagli stessi Paesi;
c) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica
un programma riconosciuto equivalente dalla Commissione delle Comunità  europee.

10. Consumo condizionato.

1. Il veterinario ufficiale provvede affinchà©:
a) siano sottoposte ad un trattamento mediante il freddo, conformemente all’allegato E al decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e successive modificazioni, le carni fresche di
origine suina o equina che non siano state sottoposte alla ricerca delle trichinelle conformemente allo
stesso allegato;
b) siano munite del bollo speciale indicato all’allegato I, capitolo XI, punto 57-bis, e vengano
sottoposte al trattamento termico previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le
carni di:
1) suini maschi impiegati a fini riproduttivi;
2) suini criptorchidi ed ermafroditi;
3) suini maschi non castrati di peso, riferito alla carcassa, superiore ad 80 kg, con esclusione di
quelli che presentino un intenso odore sessuale; il bollo peraltro non è obbligatorio qualora lo
stabilimento sia in grado di garantire, in base ad un metodo riconosciuto, che è possibile individuare le
carcasse che presentino un intenso odore sessuale;
c) siano destinate esclusivamente ad un trattamento termico conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le carni separate meccanicamente;
d) siano sottoposte ad un trattamento mediante il freddo, secondo un metodo scientificamente
riconosciuto, le carni fresche e le frattaglie provenienti da animali che presentano un’infestazione non
generalizzata da Cysticercus bovis o Cysticercus cellulosae, previa asportazione delle parti non idonee
al consumo umano.
2. Il Ministro della sanità , con proprio decreto, puಠstabilire deroghe alle disposizioni di cui al comma
1, lettera a), qualora:
a) l’assenza di trichinelle sia dimostrata da studi epidemiologici;
b) gli animali vivi e quelli abbattuti siano sottoposti ad un monitoraggio e ad un controllo basato su
metodo efficace; in tal caso le carni possono essere commercializzate nel territorio nazionale e negli
Stati membri che si avvalgono della stessa facoltà .
3. La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati delle deroghe di cui al comma 2 a cura
del Ministero della sanità .

11. Residui.

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118
in tutti i casi in cui, a seguito dei risultati dell’ispezione sanitaria, si sospetti la presenza di residui
nocivi alla salute umana, si procede alla ricerca degli stessi.

12. Controlli veterinari.

1. Negli impianti di macellazione di cui all’art. 13 ed in quelli di cui all’art. 14, il veterinario ufficiale
deve essere presente permanentemente durante tutte le operazioni di macellazione; tali operazioni si
svolgono in orari stabiliti dall’autorità  competente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
.
2. Negli impianti di sezionamento di cui all’art. 13 ed in quelli di cui all’art. 14, il veterinario ufficiale
garantisce la sorveglianza ed il controllo sulla lavorazione delle carni ed è comunque presente, almeno
una volta al giorno, durante la lavorazione delle stesse per il controllo dell’igiene generale, nonchà© del
registro di entrata ed uscita delle carni.
3. Nei depositi frigoriferi e nei centri di reimballaggio autorizzati il controllo veterinario deve essere
periodico e avere carattere di saltuarietà  e di imprevedibilità  anche in rapporto al volume ed alle
caratteristiche dell’attività .
4. Il veterinario ufficiale puಠavvalersi di ausiliari limitatamente alle operazioni di pura manualità  e di
carattere esclusivamente pratico eseguite durante la visita ante mortem nonchà© nel corso delle fasi
dell’ispezione post mortem, del controllo sanitario delle carni sezionate ed immagazzinate e
dell’ispezione e controllo del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali; a tal fine gli
ausiliari sono aggregati in un adeguato gruppo di ispezione indipendente dallo stabilimento e sottoposto
al controllo del veterinario ufficiale, che ne è responsabile.
5. Gli ausiliari di cui al comma 4 devono essere muniti di specifico attestato che viene rilasciato dalla
competente autorità  regionale a coloro che abbiano superato l’esame al termine del corso previsto
dall’allegato III.
6. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento
e puಠeseguire tutti i controlli che ritiene opportuni per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni del
presente decreto, nonchà© dell’origine e della sanità  delle carni e degli animali abbattuti anche mediante
l’esame dei documenti commerciali che consentano di risalire all’azienda di provenienza.

13. Procedura di riconoscimento per gli stabilimenti.

1. Il Ministero della sanità  riconosce l’idoneità  degli stabilimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a),
comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a
ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli
altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità  europee.
2. Al fine del riconoscimento di idoneità  il titolare responsabile dello stabilimento presenta alla regione
o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della
sanità  corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali
prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità  sanitaria locale; copia
dell’istanza presentata viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità .
3. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la regione, unitamente al proprio parere,
trasmette al Ministero della sanità  l’istanza, completa degli allegati e del verbale dell’ispezione
eventualmente svolta al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
4. Sulla base degli atti istruttori o degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanità , entro
novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, riconosce l’idoneità  rilasciando
il numero CE, oppure dà  comunicazione alla regione ed all’impresa interessata delle carenze da
rimuovere con appositi interventi.
5. L’impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4,
rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità , la data prevista per il
completamento dei lavori di adeguamento.
6. Completati i lavori di cui al comma 5, il Ministero della sanità , effettuati gli accertamenti
eventualmente necessari, provvede al riconoscimento CE o al diniego del medesimo.
7. Il Ministero della sanità  procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli
stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell’uniformità  delle procedure ispettive e dei criteri di
valutazione seguiti dagli organi territoriali.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della sanità 
indica la documentazione da allegare all’istanza di cui al comma 2.
9. Il Ministero della sanità , tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma
7, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che risultano non in possesso dei requisiti
prescritti.
10. Il riconoscimento di idoneità  ed il relativo numero di riconoscimento CE rilasciati agli impianti di
macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi della legge 29 novembre
1971, n. 1073, o del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1991, n. 312, mantengono la loro efficacia.
11. Il Ministero della sanità  puಠconcedere il riconoscimento provvisorio di idoneità  su richiesta
dell’interessato accompagnata da copia dell’istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 2
e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell’unità  sanitaria locale ad essa allegato.

14. Stabilimenti in deroga temporanea e limitata.

1. Le autorizzazioni ad operare in deroga ai requisiti strutturali indicati nell’allegato I, punti da 1 a 14,
rilasciate dal Ministero della sanità  mantengono la loro validità  fino al 31 dicembre 1995; negli
stabilimenti deve comunque essere assicurato il rispetto di tutte le altre norme del presente decreto.
2. Le carni prodotte negli stabilimenti di cui al comma 1 possono essere commercializzate
esclusivamente all’interno del territorio nazionale, purchà© accompagnate durante il trasporto da un
documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale recante le indicazioni di
provenienza da stabilimenti in deroga; tali carni debbono riportare il bollo del comune o della unità 
sanitaria locale munito della sigla VS (Visita Sanitaria).
3. Il titolare dell’autorizzazione, di cui al comma 1, ove intenda proseguire l’attività  oltre il 31 dicembre
1995, deve presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell’art. 13 entro il 30 aprile 1995.

15. Autocontrollo e formazione del personale.

1. Negli stabilimenti di cui all’art. 13 e in quelli di cui all’art. 14, il conduttore, il proprietario o il suo
rappresentante deve far effettuare un regolare controllo igienico delle condizioni di produzione esistenti
nello stabilimento effettuando anche controlli microbiologici sugli utensili, sugli impianti e sui
macchinari, in ogni fase della produzione, e sulle carni; detti controlli devono essere annotati in un
registro che è messo a disposizione del veterinario ufficiale; dal registro deve risultare la natura, la
periodicità  ed i risultati dei controlli, nonchà© l’indicazione del laboratorio di analisi.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti presso il laboratorio di analisi interno allo
stabilimento o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanità .
3. Il veterinario ufficiale procede a regolari analisi dei risultati dei controlli di cui al comma 1 e
dispone periodici esami microbiologici in tutte le fasi della produzione e sui prodotti; egli comunica al
conduttore dello stabilimento, al proprietario o al suo rappresentante i risultati degli esami e gli
eventuali accorgimenti da adottare.
4. Negli stabilimenti di cui al comma 1, il conduttore, il proprietario o il suo rappresentante deve
attuare un programma di formazione del personale che consenta a quest’ultimo di osservare le
condizioni di produzione igienica adattate alla struttura di produzione; il veterinario ufficiale
responsabile dello stabilimento deve essere associato alla concezione e alla attuazione del programma.

16. Osservatorio epidemiologico.

1. I risultati delle ispezioni ante e post mortem relativi a diagnosi di malattie trasmissibili all’uomo
devono essere comunicati tempestivamente al servizio veterinario della unità  sanitaria locale
competente per i controlli nell’allevamento di origine e mensilmente alla regione o provincia autonoma
che provvede all’elaborazione ed aggregazione dei dati per il successivo inoltro al Ministero della
sanità .

17. Controlli veterinari comunitari.

1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità  europee possono procedere, in
collaborazione con le autorità  competenti e con l’assistenza necessaria, a controlli presso gli
stabilimenti ove ciಠsia necessario per l’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

18. Deroghe.

1. Il Ministro della sanità , con proprio decreto, previo parere conforme della Commissione delle
Comunità  europee, puಠconsentire deroghe per:
a) le attrezzature ed i locali dove si lavorano stomaci ed intestini;
b) l’effettuazione sistematica della ricerca della morva nei solipedi;
c) il sezionamento a caldo limitatamente alle condizioni di temperatura dei locali e delle carni;
d) i requisiti strutturali e funzionali dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi situati nei
mercati all’ingrosso.

19. Norme transitorie e finali.

1. Le domande di riconoscimento CE ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, già  inoltrate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro validità  ai fini della procedura di riconoscimento prevista all’art. 13.
2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20
dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31
dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai
sensi dell’articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma
cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.
3. Il Ministro della sanità  con proprio decreto attua le eventuali disposizioni comunitarie che
modificano i limiti stabiliti all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 1.
4. Fino al 31 dicembre 1994 le quantità  massime indicate all’art. 5, comma 1, sono elevate a 1000
UGB all’anno e a 20 UGB alla settimana.
5. Fino al 31 dicembre 1994 la quantità  massima indicata nell’art. 6, comma 1, è elevata a 5 tonnellate
per settimana.
6. Nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231,
le citazioni dell’allegato I si intendono riferite all’allegato I al presente decreto e le parole «capitolo V»,
«capitolo VI», «capitolo VII», «capitolo VIII», «capitolo IX», «capitolo X, punto 57», «capitolo XI»,
«capitolo XIII», e «capitolo XIV» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «capitolo VI»,
«capitolo VII», «capitolo VIII», «capitolo IX», «capitolo X», «capitolo XI, punto 58», «capitolo XII»,
«capitolo XIV» e «capitolo XV».
7. Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso
incompatibili e in particolare:
a) gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49, del regio decreto
20 dicembre 1928, n. 3298;
b) l’art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;
c) gli articoli da 1 a 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1991, n. 312.
8. L’obbligo di riconoscimento di idoneità  ai sensi dell’articolo 13 e l’obbligo di conformarsi alle
esigenze strutturali previste all’allegato I, capitolo I, non si applicano ai depositi frigoriferi di capacità 
limitata nei quali le carni fresche ed altri prodotti alimentari siano immagazzinati esclusivamente
imballati; il Ministro della sanità , con proprio decreto, definisce, in conformità  ad eventuali disposizioni
comunitarie, i depositi frigoriferi di capacità  limitata.
9. Il Ministero della sanità  puಠconcedere, previo parere motivato della regione o provincia autonoma,
ad uno stabilimento che benefici della deroga di cui all’art. 14 e che possa dimostrare che ha iniziato a
conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto, ma che non potrà  rispettare, per motivi che non gli
sono imputabili, il termine previsto, un periodo supplementare non superiore a 12 mesi.
10. Qualora uno stabilimento autorizzato ai sensi degli articoli 5 o 6 si trovi in corso di sistemazione
secondo un piano di ristrutturazione approvato dal servizio veterinario della unità  sanitaria locale allo
scopo di accedere al riconoscimento di cui all’art. 13, la regione o provincia autonoma determina le
quantità  commercializzate da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

20. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procede alla macellazione degli animali,
al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati è punito con
la pena dell’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a lire centoventi milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni il conduttore, il proprietario o il rappresentante legale dello stabilimento
riconosciuto o autorizzato che:
a) procede alla macellazione di animali non sottoposti a preventiva ispezione veterinaria ante
mortem;
b) procede alla macellazione senza la presenza del veterinario ufficiale;
c) immette al consumo umano, commercia o distribuisce per tale consumo carni prive di bollo
sanitario;
d) non ottempera gli obblighi dell’autocontrollo e formazione del personale.
3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica a chi non osserva le disposizioni previste dall’art. 7
e dall’art. 9, comma 5.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire trenta milioni il conduttore, il proprietario o il rappresentante legale dello
stabilimento riconosciuto o autorizzato che:
a) immette al consumo umano, commercia o distribuisce per tale consumo carni prive della
certificazione commerciale di accompagnamento o del certificato veterinario attestante la provenienza
delle carni;
b) viola le disposizioni relative all’ambito di commercializzazione delle carni e quelle relative alle
quantità  massime di macellazione e sezionamento previste per gli stabilimenti a capacità  limitata;
c) viola gli obblighi relativi alla corretta tenuta dei registri di entrata degli animali e di scarico delle
carni prodotte.
5. La stessa sanzione di cui al comma 4, si applica a chi non ottempera agli obblighi di
accompagnamento durante il trasporto o di conservazione del documento commerciale o del
certificato veterinario d’accompagnamento delle carni.

Jan

21

Anemia Infettiva

January 21, 2007 | 1,630 Comments

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 novembre 2006 Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell’anemia infettiva degli equin. (GU n. 285 del 7-12-2006- Suppl. Ordinario n.230) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
i i
Visto l’art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell’anemia infettiva degli equini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006;
Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente;
Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un periodo di tempo limitato, e’ probabile l’esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la sanita’ e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli operatori coinvolti;
Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della sanità  abbia raccomandato di proseguire l’attivita’ di sorveglianza eseguendo almeno un test di Coggins all’anno sugli equidi appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini;
Considerato che la ben nota trasmissibilità  del virus, la sua forte patogenicità  e notevole emivita, la stagionalita’ degli agenti vettori come mosche cavalline e zecche, nonchà© la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell’infezione, un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base campionaria ai sensi della legislazione vigente;
Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e straordinarie di controllo sull’intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l’insorgere e controllare l’andamento della malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli equidi che svolgono attività  agostinico-sportive sono soggetti a frequenti spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale, finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale;
Ordina:
Art. 1.
1. E’ resa obbligatoria, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’esecuzione di controlli sierologici per l’anemia infettiva degli equidi su: a) tutti gli equidi di età  superiore ai tre mesi presenti nelle aziende di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione;
b) tutti gli equidi di età  superiore a 3 mesi, movimentati da e verso aziende di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, nonchà© verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea.
2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1 hanno validità  di mesi dodici.
3. Gli esiti, nonchà© la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui all’allegato A.
4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attività  sportiva o agonistica, nonchà© su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive.
5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico-sportivo.
6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.
7. I servizi veterinari delle Aziende unita’ sanitarie locali e i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in via prioritaria, all’esecuzione del campionamento e delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.
8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di equidi in difformità  a quanto previsto dal presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
Art. 2.
1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, e’ accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza, e consentire gli spostamenti degli equidi all’interno del proprio territorio regionale, ad esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.
Art. 3.
1. I prelievi per la diagnosi dell’anemia infettiva sono effettuati dai servizi veterinari delle Aziende unità  sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell’esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalità  indicate dalle regioni o province autonome.
2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore o comunque del responsabile dell’equide.
3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all’allegato B per l’esecuzione degli esami diagnostici.
4. In caso di riscontro di positività  il campione e’ inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza.
5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati ed ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell’anemia infettiva, secondo le modalità  indicate dal Centro di referenza.
Art. 4.
1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell’analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all’art. 1, nonchà© presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 5.
1. In caso di riscontro di positività  sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di referenza, le autorità  sanitarie competenti adottano le misure previste dall’art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall’art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività .
2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite delle regioni e delle province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dal riscontro di positività  di cui al comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad informare, appena ricevuto l’esito, l’Unione nazionale incremento razze equine e la federazione italiana sport equestri circa le positività  riscontrate in equidi registrati.
3. Il Centro di referenza trasmette con cadenza mensile al Ministero della salute e alle regioni e province autonome un report relativo alla situazione epidemiologica in ambito nazionale.
Art. 6.
1. Al fine di attuare più efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità  previste all’art. 3, e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio.
2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico della AUSL.
Art. 7.
1. La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità  dodici mesi.
Roma, 14 novembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 221

Jan

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Anagrafe Equina

January 21, 2007 | 1,755 Comments

Decreto 5 maggio 2006

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200).

(GU n. 166 del 19-7-2006)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE


Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;
Vista la decisione della Commissione del 20 ottobre 1993, n. 93/623/CEE, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme sull’attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a), che dispone la possibilita’ di procedere all’identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;
Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE, recante modifica della decisione predetta n. 93/623/CEE concernente l’identificazione degli equidi da allevamento e da reddito;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l’art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l’UNIRE organizza e gestisce l’anagrafe equina nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all’art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d’uso e diffusione territoriale avvalendosi anche
dell’Associazione Italiana Allevatori, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
Considerato che e’ necessario, per evitare la doppia emissione di documenti di identificazione, nonche’ per consentire un collegamento tra il documento di identificazione e l’equide identificato, che l’equide stesso sia identificato mediante l’applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale;
Considerata la necessita’ di costituire una base dati unica con tutti i dati relativi ai documenti di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi al fine di consentire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, assicurare la regolarita’ delle attivita’ sportive nonche’ prevenire e controllare il fenomeno dell’abigeato;
Ritenuto quindi urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali l’UNIRE organizza e gestisce l’anagrafe equina;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 aprile 2006;


Decreta:


Art. 1.
Finalita’
1. Le principali finalita’ dell’anagrafe equina sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalita’ della rete di
epidemiosorveglianza);
b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;

c) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
d) assicurare la regolarita’ nelle corse dei cavalli nonche’ garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
e) prevenire e controllare il fenomeno dell’abigeato.

2. I contenuti e le modalita’ relative alle finalita’ di cui al comma 1, lettera a), che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall’effettiva attivazione della banca dati degli equidi.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe equina: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall’Unione
nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all’aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
I. codice ISTAT del comune in cui e’ ubicata (tre caratteri);

II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);

III. numero progressivo dell’azienda all’interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri);
c) titolare dell’azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l’azienda.
d) allevamento: l’equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unita’ epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di piu’ allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita’ distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
I. codice azienda (di cui al punto precedente);
II. codice fiscale del proprietario dell’allevamento;
III. codice della specie animale;
e) proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonche’ durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell’allevamento dell’azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest’ultimo e’ individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell’allevamento della azienda;
g) equide: un animale delle specie equina (Equus caballus), asinina (Equus asinus), o loro incroci (muli e bardotti);
h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;
j) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono
destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile 2004 e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

k) autorita’ competente: il Ministero delle politiche agricole e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
l) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e’ accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo quanto stabilito dal manuale operativo;
m) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l’animale, al momento della sua identificazione, e’ stato destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, ovvero escluso dalla stessa. Tale dichiarazione deve sempre essere presente nel documento d’identificazione individuale dell’equide;
n) certificazione: l’esito dei procedimenti di controllo attuati dall’UNIRE al fine di garantire la congruenza dell’informazione pervenuta in anagrafe;
o) certificato elettronico: l’abilitazione per l’accesso alla banca dati degli equidi;
p) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell’anagrafe equina emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2;
q) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalita’ stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati degli equidi per l’implementazione dei dati.

2. L’anagrafe equina comprende i seguenti elementi:
a) la registrazione delle aziende e degli allevamenti;
b) il registro di carico e scarico;
c) il passaporto;
d) il dispositivo (elettronico) di identificazione individuale;
e) la banca dati degli equidi, di seguito indicata con BDE;
f) le strutture accreditate ad accedere presso la BDE.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) proprietario dell’allevamento;
b) titolare dell’azienda;
c) i detentori degli animali;
d) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
e) le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, se accreditate presso la BDE;
f) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
g) l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le sue strutture provinciali (APA) se accreditate presso la BDE;
h) l’UNIRE;
i) L’AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
j) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

k) il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute.
4. L’anagrafe equina si basa:
a) sulle dichiarazioni del proprietario degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati degli equidi, da realizzarsi nei tempi e modalita’ stabiliti dal presente decreto;
c) sulla certificazione da parte dell’UNIRE dell’iscrizione del capo nella banca BDE mediante l’emissione del passaporto, da parte delle ANA e dalla stessa UNIRE, per gli equidi registrati, e da parte delle APA, per tutti gli altri equidi.
5. Per le finalita’ di cui all’art. 1 e di controllo, l’UNIRE assicura l’accesso alla BDE e l’acquisizione di ogni informazione ritenuta utile dalle autorita’ competenti.

Art. 3.
Identificazione degli equidi
1. Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l’applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e dotati di un documento di identificazione denominato passaporto.
2. Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i 7 mesi di eta’ e comunque prima di lasciare l’allevamento senza la madre. In caso di morte della madre prima dell’identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all’autorita’ competente.

3. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformita’ con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione saranno considerati rispettivamente identificati in conformita’ con il presente decreto.
4. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento, e comunque entro il 1° marzo 2007, secondo quanto previsto dal presente decreto.
5. Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi devono essere identificati entro trenta giorni dall’arrivo nell’allevamento di destinazione indicato nel certificato di importazione ed in ogni caso prima di lasciare l’allevamento stesso.
6. Nel caso l’importazione temporanea di un cavallo registrato sia trasformata in importazione definitiva in conformita’ con l’art. 19 (iii) della direttiva n. 90/426/CEE l’animale sara’ identificato in conformita’ con il presente decreto prima di essere rilasciato per la libera circolazione.
7. Prima dell’identificazione mediante l’applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale sara’
verificata la presenza potenziale di altro contrassegno elettronico.
8. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di eta’ e che non sono destinati ne’ a scambi intracomunitari ne’ all’esportazione verso Paesi terzi, e’ autorizzato, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui agli articoli 4 e 5, il mezzo di identificazione definito dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.

Art. 4.
Sistemi di identificazione
1. Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalita’ stabilite dal manuale operativo.

2. I sistemi di identificazione apposti sugli animali non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati. In caso di mancata lettura del dispositivo elettronico questo deve essere reimpiantato secondo la procedura prevista dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.

Art. 5.
Documento di identificazione
1. Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo denominato passaporto rilasciato dall’UNIRE, tramite le ANA e la stessa UNIRE per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi.
2. Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni previste compresa la dichiarazione di destinazione finale, come definito dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.
3. Il passaporto e’ emesso a seguito della identificazione del soggetto e dell’acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall’art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, disciplina della riproduzione animale.
4. Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento.
5. In caso di cessione dell’equide, a qualsiasi titolo, il documento di identificazione relativo all’animale deve essere
consegnato al nuovo proprietario.

6. I criteri e le modalita’ per il rilascio, a complemento del documento d’identificazione previsto all’art. 3, comma 1, di un documento elettronico (smart card) contenente tutte le informazioni dello stesso documento d’identificazione (passaporto), saranno definiti nel manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.

Art. 6.
Banca dati degli equidi
1. La BDE gestita dall’UNIRE, e’ realizzata in conformita’ con quanto previsto dall’art. 8, comma 15, della legge n. 200/2003 e dall’art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalita’ citate al comma 1 dell’art. 8 della medesima legge n. 200/2003.
2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall’art. 19, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del proprietario o del detentore al fine di garantire l’interoperabilita’ della BDE con il SIAN.

Art. 7.
Registrazione dell’azienda
1. Ogni azienda, come definita all’art. 2, comma 1, lettera b), in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrato, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per territorio conformemente a quanto disposto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche. Ogni variazione relativa all’azienda deve essere comunicata al servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni dall’evento.
2. Il servizio veterinario competente per territorio:

a) mette a disposizione dell’UNIRE, entro novanta giorni dall’emanazione del manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2, e secondo modalita’ concordate, i dati in proprio possesso relativi alle aziende registrate in data antecedente all’attivazione della BDE di cui al presente decreto;
b) a partire dalla data dell’attivazione della BDE di cui al presente decreto, registra direttamente in detta BDE, secondo le modalita’ stabilite dal manuale operativo, le aziende di nuova attivazione nonche’ ogni variazione relativa alle stesse successiva all’attivazione della stessa BDE.
3. Nel manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2, sono stabilite le modalita’ di detenzione del registro di carico e scarico.

Art. 8.
Emissione passaporto
1. Entro sette giorni dalla nascita dell’equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l’allevamento, il proprietario la comunica l’evento all’Associazione Provinciale Allevatori (APA) utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.

Per gli equidi registrati l’evento e’ comunicato anche all’ANA o all’UNIRE che gestisce il competente libro genealogico o registro anagrafico.
2. L’APA entro duecentodieci giorni dalla comunicazione provvede secondo le modalita’ di cui al manuale operativo a:

a) identificare l’equide sotto la madre verificando il certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all’art. 5, comma 3;
b) raccogliere i dati segnaletici dell’equide;
c) raccogliere la dichiarazione di destinazione finale dell’equide resa dal proprietario e prevista nel Capitolo IX, parte
II, dell’allegato alla decisione 93/623/CEE come modificata dalla decisione 2000/68/CE e successive modifiche;
d) impiantare il dispositivo elettronico d’identificazione individuale.
3. Nel caso in cui l’equide lasci l’azienda prima dei duecentodieci giorni dalla comunicazione e non a seguito della madre, dovra’ essere identificato secondo la procedura prevista al precedente comma 2.
4. L’APA entro dieci giorni dall’identificazione provvede a:

a) inserire i dati raccolti nella BDE;
b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
c) conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale, secondo le modalita’ stabilite dal manuale operativo.
5. Per gli equidi registrati l’operativita’ prevista ai commi 2 e 3 puo’ essere assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e dalla stessa UNIRE;.
6. Le spese per il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario dell’equide.

Art. 9.
Obblighi del proprietario
1. Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo il manuale operativo previsto dall’art. 6, comma 2.
2. Il proprietario, inoltre:
a) provvede all’aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma negli spazi previsti;
b) dichiara la destinazione finale dell’equide al momento dell’identificazione individuale. Tale dichiarazione e’ riportata sul documento d’identificazione dell’animale (passaporto) ;
c) comunica all’APA, entro sette giorni dall’evento il passaggio di proprieta’ dell’equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.
3. In caso di morte o di abbattimento di un equide, il proprietario:
a) comunica immediatamente per iscritto alla APA, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2, sul quale e’ riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d’identificazione individuale dell’equide;
b) consegna il documento d’identificazione dell’animale (passaporto) alla APA;
c) garantisce l’espianto del dispositivo di identificazione elettronico secondo modalita’ stabilite dal manuale operativo.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l’APA:
a) aggiorna la banca dati degli equidi;
b) annulla e conserva il documento d’identificazione (passaporto) dell’equide morto o abbattuto per almeno 3 anni.
5. In caso di smarrimento o furto dell’equide, il proprietario:
a) comunica l’evento per iscritto all’APA competente per territorio, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorita’ di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d’identificazione individuale dell’equide;
b) consegna all’APA il documento d’identificazione dell’equide smarrito o sottratto, che provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4.
6. In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario comunica l’evento per iscritto all’APA, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorita’ di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d’identificazione individuale dell’equide;
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l’APA:
a) provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4;
b) qualora l’identita’ dell’animale sia accertata tramite la verifica del dispositivo elettronico d’identificazione individuale e corrisponda a quanto presente nella banca dati, rilascia un documento d’identificazione sostitutivo contrassegnato dalla dicitura «DUPLICATO», che deve riportare il medesimo numero d’identificazione originariamente assegnato all’equide;
c) qualora i controlli di cui alla lettera b) non permettano di accertare l’identita’ dell’animale, l’equide deve essere comunque identificato ai sensi del presente decreto e il nuovo documento d’identificazione individuale (passaporto) emesso sara’ contrassegnato come «secondo originale».
d) anche in caso di cui ai commi 5 e 6 l’APA aggiorna la BDE.

8. Il manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2, stabilisce modalita’ per consentire ai detentori la comunicazione per via telematica alle APA di tutti gli eventi considerati nel presente articolo.
9. Con il decreto del Ministro della salute di cui all’art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il proprietario deve osservare in caso di morte o di abbattimento degli equidi.
10. Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto puo’ delegare con atto formale il detentore.

Art. 10.
Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione
1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell’equide, cosi’ come riportato nel medesimo passaporto, l’animale non risulti escluso dalla produzione alimentare.
2. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione autorizzato alla macellazione degli equidi provvede a:

a) registrarsi, preventivamente, nella BDE;
b) munirsi di apposita apparecchiatura che consenta la lettura dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi;
c) comunicare alla BDE, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi macellati, secondo le modalita’ definite nel manuale operativo;

d) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l’espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli
equidi macellati comunicando i relativi codici alla BDE. Nel manuale operativo sono stabilite le modalita’ di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati, fermo restando in ogni caso il divieto del loro riutilizzo.
3. Con il decreto del Ministro della salute di cui all’art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il responsabile dello stabilimento di macellazione e il veterinario ufficiale devono osservare nel caso di macellazione degli equidi.

Art. 11.
Scambi di equidi da Paesi comunitari
1. Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato membro dell’Unione europea mantengono il documento d’identificazione rilasciato dalle autorita’ dello Stato di provenienza.
2. Il proprietario dell’allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto entro i termini ivi fissati attraverso l’APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.
3. L’APA entro cinque giorni lavorativi provvede all’inserimento dei dati nella BDE.
4. Gli equidi da macello di cui al comma 1, introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.

6. Con il decreto del Ministro della salute di cui all’art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Stati membri della UE, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.

Art. 12.
Importazione di equidi da Paesi terzi
1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme alle disposizioni comunitarie e deve essere apposto loro un dispositivo individuale d’identificazione elettronica da parte dell’APA, secondo le modalita’ e i termini stabiliti dal presente decreto, nell’azienda di prima destinazione presso cui sono introdotti.
2. Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
3. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
4. Con il decreto del Ministro della salute di cui all’art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.

Art. 13.
Compiti delle APA accreditate
1. Ogni APA:
a) e’ connessa alla BDE, secondo modalita’ definite nel manuale operativo;
b) rilascia e vidima il documento d’identificazione individuale dell’equide (passaporto);
c) e’ responsabile, per le operazioni da essa svolte, dell’identificazione e registrazione degli animali nella BDE secondo le modalita’ riportate nel manuale operativo;
d) registra nella BDE le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle
movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi;
e) registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei microchip;
f) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonche’ stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell’evento.

Art. 14.
Compiti del servizio veterinario delle AASSLL
1. Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie:
a) e’ connesso alla BDE secondo modalita’ definite dal manuale operativo;
b) mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella stessa banca dati le informazioni relative alle aziende, secondo le modalita’ previste dal manuale operativo;
c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attivita’ finalizzata ai controlli sanitari;
d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nell’azienda.

Art. 15.
Compiti delle regioni e delle province autonome
1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome sono connesse alla banca dati degli equidi che deve assicurare il collegamento anche ai fini di controllo sanitario da parte dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie.
2. La vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell’applicazione del presente decreto viene svolta dalle regioni e dalle province autonome sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 16.
Compiti dell’UNIRE
1. L’UNIRE:
a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e degli equidi prevista dal presente decreto e ne
garantisce l’accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) accredita le APA e le ANA ai fini del presente decreto e assegna ad esse il certificato elettronico;
c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dalla struttura accreditata sospende o revoca l’accreditamento della predetta struttura;
d) comunica alle regioni e province autonome l’elenco delle strutture accreditate;
e) garantisce l’accesso alla BDE attraverso specifici servizi, ai fini dei controlli di competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alle ASL conformemente alle disposizioni contenute nel manuale operativo;
f) garantisce, ai sensi della legge n. 200/2003, l’operativita’ delle APA e ANA di raccolta e aggiornamento dei dati mediante un monitoraggio costante avvalendosi di uno specifico corpo di ispettori;
g) trasmette annualmente una relazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della salute ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sullo stato della BDE.

Art. 17.
Dati disponibili BDE
1. La banca dati UNIRE contiene e rende disponibili almeno i seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell’allevamento:
I. codice aziendale in conformita’ al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
II. codice fiscale del proprietario;
III. codice fiscale del detentore;
IV. tipo di produzione;
V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza;
b) identificativo individuale degli equidi:
I. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;
II. numero del passaporto;
III. data di nascita;
IV. data di apposizione dell’identificativo elettronico;
V. sesso;
VI. razza o tipo genetico;
VII. data di entrata in allevamento;
VIII. codice del libro genealogico di iscrizione;
IX. dichiarazione destinazione finale;
c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:
I. data di uscita dall’allevamento;
II. codice di identificazione nuovo allevamento ovvero codice dello stabilimento di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:
I. data di morte;
e) dati relativi alla macellazione:
I. data di macellazione;
II. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;
III. codice dello stabilimento di macellazione;
IV. causa di eventuale macellazione su disposizione dell’autorita’ sanitaria nell’ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi;

f) anomalie rilevabili nella banca dati e codificate nel manuale operativo;
g) inadempienze ed irregolarita’ nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell’ambito dell’attivita’ di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
I. codice di identificazione dell’allevamento;
II. tipo di inadempienza ed irregolarita’ codificate nel manuale operativo;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
h) eventuali sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita’ delle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
I. codice univoco dello stabilimento di macellazione;

II. tipo di inadempienza o irregolarita’ codificate;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
i) esiti positivi dei controlli sull’utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
l) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorita’ competenti, secondo quanto stabilito dal manuale operativo.
2. L’immissione dei dati di cui al comma 1 e’ effettuata, nel termine previsto dal presente decreto ovvero in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento.

Art. 18.
Condizione equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo
1. Il Ministero della salute determina con proprio provvedimento d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformita’ alla normativa comunitaria, le modalita’ della gestione dello status di equide da destinare alla produzione di alimenti per l’uomo, nonche’ le istruzioni per la registrazione dei trattamenti farmacologici sul documento di identificazione.

Art. 19.
Disposizioni finali
1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita’ delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1° gennaio 2007.
2. E’ istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestale un comitato tecnico di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario, un rappresentante del Ministero della salute, quattro rappresentanti
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell’UNIRE, un rappresentante dell’AIA.
3. Il comitato tecnico propone le modifiche al presente decreto, anche in funzione dell’evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica, e predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.


Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


Roma, 5 maggio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 3, foglio n. 354

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  • A.N.P.A.N.A. - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente
  • HAPPA - National equine charity with rescue centres
  • ILPH - is a leading horse charity specialising
  • NHPC - National Horse Protection Coalition
  • TAST Cavalli - Trasporti Internazionali Cavalli azienda Leader

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