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Regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio, del 29 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/12/2001 pag. 0001 - 0005

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001(2) stabilisce che gli alimenti, al momento della loro immissione sul mercato, non possono contenere contaminanti a livelli superiori a quelli specificati da detto regolamento.

(omissis)

ARTICOLO 15 riguardante gli equini
15) I livelli massimi sono fissati principalmente per prodotti alimentari di origine animale. Nessun limite si applica attualmente a prodotti quali la carne equina, la carne di capra, la carne di coniglio e le uova di anatra, oca e quaglia. Si dispone unicamente di dati limitati circa la prevalenza delle diossine in questi prodotti alimentari. Inoltre, considerato che essi hanno un rilievo modesto per quanto concerne la dose, per il momento non viene fissato alcun livello massimo. Attualmente nessun livello massimo si applica neppure ai cereali, alla frutta e agli ortaggi in quanto tali prodotti alimentari presentano generalmente bassi livelli di contaminazione e costituiscono un fattore che contribuisce solo marginalmente all’esposizione complessiva dell’uomo alle diossine. È tuttavia opportuno condurre un regolare monitoraggio dei livelli delle diossine e dei PCB diossina-simili in tali prodotti alimentari.

(omissis)


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